Orrore a Rosarno, ancora cani torturati e uccisi

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Nei mesi scorsi ci eravamo occupati di torture sugli animali, due cani infatti erano stati rinvenuti in condizioni disastrose, nelle vie cittadine di Rosarno. I cani erano stati sottoposti a visbili torture, palesemente inflitte per mano dell’uomo. Il primo animale recuperato era privo di un occhio, ad un altro invece, a causa del trascinamento su asfalto, la coda era stata completamente scorticata. Entrambi i cani sono stati poi ricoverati presso la Clinica del Dottor Monea, dalla quale ci hanno fatto sapere sono stati curati con amore e dedizione. Nei giorni scorsi, sempre a Rosarno, nuovi casi di torture, questa volta però entrambi i cani sono stati torturati fino alla morte. Un primo cane è stato avvistato circa 4 giorni fa nei pressi del campo sportivo, la scena è raccapricciante, il cane è visibilmente vittima di una barbara tortura. Come segnalato anche da un nostro lettore, sul cane vi erano segni di violenza e postumi di tortura con tanto di eviscerazione. Mentre dell’altro non sappiamo dire con certezza se sia stato torturato, ma giaceva difronte ad un bar con la testa spaccata su un tombino. E’ inammisibile che certa gente commetta simili barbarie. A giugno, in seguito al rinvenimento del primo cane torturato, diversi lettori ci avevano informato che le torture sugli animali sarebbero state commesse da tre, quattro ragazzini che si divertirebbero in questo modo. Ricordiamo che il maltrattamento verso gli animali è un reato punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

“ll reato di “maltrattamento di animali” è disciplinato dall’art. 544-ter c.p., che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Introdotta dalla l. n. 189/2004 nell’ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ne ha inasprite le pene, la fattispecie de qua si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall’art. 727 c.p. (oggi rubricato “abbandono di animali”), uscendo però dall’ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell’ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell’animale e della necessità della sua tutela.
Il secondo comma dell’articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l’ipotesi del c.d. “reato di doping a danno di animali”, con l’intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino “a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.


Si ricorda inoltre che qualora fosse accertata la responsabilità di un minore ne risponderebbero i genitori.

PROVIAMO A LANCIARE UN APPELLO, CHI E’ A CONOSCENZA DI QUALCOSA O ABBIA VISTO GLI AUTORI DI QUESTI EFFERATI GESTI E’ PREGATO DI RIVOOLGERSI ALLE FORZE DELL’ORDINE O POLIZIA MUNICIPALE, IN QUANTO COME GIA’ RICORDATO LA TORTURA SUGLI ANIMALI E’ REATO.

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