Premesso che l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio in luoghi pubblici, per essi intesi : petardi, bombette e mortaretti, nonché il lancio di razzi rappresenta non solo causa di disagio e oggetto di lamentela da parte dei cittadini ma anche potenziale minaccia all’incolumità fisica di costoro;
Considerato che il sempre più diffuso utilizzo degli indicati generi, soprattutto tra i giovani e i ragazzi, si rivela dannoso anche per la loro incolumità personale, datasi, peraltro, l’assenza nell’uso, di nessun tipo di precauzione;
Ritenuto opportuno provvedere a vietare con apposita ordinanza la pratica di accensione e lancio di fuochi d’artificio, per come espressamente intesi, in luoghi pubblici, ai fini di evitare qualsiasi tipo di disagio ai cittadini e a tutela della pubblica incolumità;
Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs267/2000;
ORDINA
È tassativamente vietato far esplodere in luoghi pubblici, petardi, bombette e mortaretti, nonchè l’utilizzo di razzi e generi di sparo rientranti nella categoria di fuochi d’artificio.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Le forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza che sarà divulgata tramite pubblicazione online e pubblica affissione.
Copia della stessa viene trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al comando di Polizia Locale, alla tenenza dei Carabinieri di Rosarno, al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, all’ufficio preposto per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente “Amministrazione trasparente”.