Riceviamo e pubblichiamo
In relazione al comunicato stampa, diramato da tre componenti del gruppo consiliare “Lega con Salvini” e nell’interesse del mio cliente Agostino Pantano, mi corre l’obbligo di rilevare alcune macroscopiche inesattezze.
In particolare non corrisponde al veroquanto testualmenteaffermato nella nota e cioè che“Il Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 1106 del 05 dicembre 2019 ha accolto la domanda civile avanzata dal Consigliere Comunale Enzo Cusato ritenendo il post inserito su Facebook dal menzionato giornalista del tutto diffamatorio.”In realtà il Tribunale ha solo «parzialmente»accolto la domanda civile avanzata dal sig. Cusato rilevando, peraltro, l’assenzadi danni morali e patrimoniali derivanti dal comportamento del Dott. Pantano:“Parte attrice non allega pregiudizi che possano in concreto essere risarcibili. Parte attrice allega semplicemente di aver subito danni patrimoniali e non senza identificarli […]L’attore non ha specificamente allegato e provato che la notizia di stampa lo ha posto in una situazione di disagio e patema d’animo invocato solo genericamente..”. Nérisulta nel corpo della sentenza la qualificazione della condotta come diffamatoria ma si parla di semplice violazione della privacydovuta alla divulgazione di atti riservati.Altrettanto infondata e del tutto errata è la successivatestuale affermazione “Su tali presupposti il Tribunale condannava il Pantano alla rettifica e/o rimozione del post”. In realtà il Dott. Pantano dovrà solo integrare il post del 19 marzo 2018 pubblicando stralcio della sentenza di condanna e “stralcio della relazione della Prefettura di Reggio Calabria, del 27 novembre 2008 prot, n. 1892/2008/ Segr. Sic., con l’indicazione che lo stesso viene pubblicato ad integrazione del post del 19 marzo 2018 dove è stato menzionato il Cusato.”, si legge testualmente nella sentenzaUlteriore e doverosa precisazioneè relativa al vizio di illogicità e contraddittorietà contenuto nellasentenzadel Tribunale di Palmin. 1106 del 05 dicembre 2019, che si farà valere nelle sedi opportune,la quale,inun primo momento,definisce atti riservati, dunque non divulgabili, sia la relazione della Prefettura che la sentenza di condanna per omessa custodia di armi a carico del Cusatoe, successivamente, condanna lo stesso giornalistaall’integrazione del post propriomediante la pubblicazionedello stralcio di entrambi gli atti (integrazionenon richiesta,peraltro, da parte attrice).
Avv. Grazia Maria Corio