Rissa tra Koa Bosco Rosarno e Vigor Paravati, stangata del giudice sportivo per entrambe le squadre

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Di seguito si riporta integralmente la decisione del giudice sportivo in merito alla gara del 21/ 3/2015 VIGOR PARAVATI – KOA BOSCO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali, rapporto arbitrale e relativo supplemento, dal quale si rileva che:

– al 10º del II tempo, sul risultato di 1- 1, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore a favore della Società Vigor Paravati, poi trasformato, il calciatore nº 3 Ouedraogo Gregoire della Società Koa Bosco da dietro sgambettava l’arbitro con l’intento di farlo cadere senza tuttavia riuscirci, venendo perciò espulso;

– al 13º del II tempo, dopo un contatto di gioco, il calciatore nº 9 Gaye Musa del Koa Bosco colpiva, spingendolo, il calciatore avversario nº 11 Grillo Leopoldo;

l’arbitro non faceva in tempo ad espellere il calciatore del Koa Bosco responsabile dell’ azione violenta, che immediatamente si scatenava una rissa fra “tutti i calciatori di entrambe le squadre con calci e pugni”;

– l’arbitro riconosceva quali partecipanti alla rissa, senza ombra di dubbio, i calciatori nº 4 Diallo Yaya, nº 5 Keita Dialla, nº 9 Gaye Musa e nº 2 Kane Ibrahima del Koa Bosco e i calciatori nº 5 Soldano Fortunato, nº 8 Mangone Marco e nº 11 Grillo Leopoldo della Vigor Paravati;

– tali accadimenti si sono protratti per almeno 5 minuti, e nel frattempo sopraggiungevano i Carabinieri dalla vicina Stazione, svolgendosi l’incontro sul campo sportivo comunale di Mileto;

– l’arbitro, protraendosi la rissa, non poteva notificare i provvedimenti di espulsione, e intanto tre sostenitori della Società Vigor Paravati scavalcavano la rete di recinzione e insultavano i calciatori della squadra avversaria, mentre dagli spalti venivano lanciate delle pietre verso i calciatori del Koa Bosco;

in tale frangente un Carabiniere si avvicinava all’arbitro chiedendogli di valutare se proseguire o meno la gara invitandolo a rimanergli accanto qualora avesse deciso di sospendere la gara, dovendolo in tal caso, vista la situazione, scortare;

– considerato che la gara non poteva proseguire a causa della rissa, l’arbitro veniva accompagnato dai Carabinieri nel proprio spogliatoio decretando la sospensione definitiva della gara, non potendo neanche successivamente convocare i capitani per notificare loro i provvedimenti disciplinari;

– l’ arbitro lasciava l’impianto sportivo senza problemi dopo che la Società Koa Bosco aveva abbandonato lo stesso scortata dai Carabinieri;

dalla esposizione dei fatti emerge con chiarezza che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la rissa che ha coinvolto tutti i calciatori di entrambe le squadre, alcuni dei quali individuati dall’ arbitro, da cui ne deriva la responsabilità oggettiva delle Società, per cui, nel censurare il comportamento antisportivo da parte dei sostenitori della Società ospitante, visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.,

delibera

1) Infliggere a entrambe le Società Vigor Paravati e Koa Bosco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

2) Comminare alla Società Vigor Paravati l’ ammenda di € 200,00 ( duecento/00 ) e diffida del Campo di Giuoco;

3) Comminare alla Società Koa Bosco l’ammenda di € 100,00 (cento/00);

4) Squalificare il calciatore Ouedraogo Gregoire ( Koa Bosco ) per cinque gare effettive;

5) Squalificare il calciatore Gaye Musa (Koa Bosco) per quattro gare effettive;

6) Squalificare i calciatori Diallo Yaya, Keita Dialla e Kane Ibrahima ( Koa Bosco ) per tre gare effettive ciascuno;

7) Squalificare i calciatori Soldano Fortunato, Mangone Marco e Grillo Leopoldo ( Vigor Paravati ) per tre gare effettive ciascuno.

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