Rosarno- ordinanza del Sindaco: DIVIETO di stazionare in piazze e ville

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Il Sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà ha firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di stazionare, dalle ore 18:00 alle 24:00 nelle seguenti Aree e Piazze: Piazza Valarioti, Area mercatale (VillettaPadre Pio e Piazzale Sant’Antonio), Piazzale Inam, Piazzetta ex Cisternone,Piazza del Popolo, Piazza Duomo e Largo Bellavista.

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili le elencate Aree e Piazze, luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dal pomeriggio inoltrato e fino all’alba del giorno successivo, stazionano senza rispettare alcuna delle precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria e causando assembramenti, come segnalato dalla Polizia Locale diRosarno.

VERIFICATO che giungononumerose segnalazionianche da parte dei cittadinisuicomportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al finedi contenere l’emergenza sanitaria inatto;

ACCERTATO che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori delle suddette Piazze;

VALUTATO che, al fine di tutelare la salute pubblica, vietare lo stazionamento alle suddette Aree e Piazze è l’unico modo per evitare gli assembramenti vietati;

ORDINA

Dal 31 Ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020 Il divieto, dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00, di stazionare nelle seguenti Aree e Piazze:

PiazzaValarioti

Area mercatale (VillettaPadre Pio e Piazzale Sant’Antonio)

Piazzale Inam

Piazzetta ex Cisternone

PiazzaPopolo

PiazzaDuomo

Largo Bellavista

è consentito

il solo transito senza esitare e/o indugiare intrattenendosi con altrisoggetti;

•l’attesa del proprio turno fuori dagli esercizi commerciali presenti nellesuddette zone, peril tempo strettamente necessario all’asporto dei prodotti ordinati, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie.

•Non èconsentito stazionare attendendo che i tavoli occupati per le consumazioni siano disponibili.La violazione delle disposizionidella presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reatodiverso dall’art. 650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19 come convertito in Legge 22/5/2020 n. 35 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali prviste dall’articolo 650 del Codice penale.

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