Di seguito si riporta integralmente il dispositivo della sentenza di appello emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 30.04.2015.
In riforma della sentenza emessa n data 03 maggio 2013 dal Tribunale di Palmi, appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, nonché dagli imputati Bonarrigo Giuseppa, D’Agostino Francesco, Ferraro Angela, Ferraro Giuseppe, Ferraro Mario, Filardo Giuseppe, Fortugno Andrea, Fortugno Domenico, Gaglioti Giuseppe, Leotta Domenico, Lucia Claudio, Luciano Carmelo, Matalone Roberto, Mazzeo Giuseppe, Michelizzi Salvatore, Odierna Yuri, Palaia Mairo, Palaia Rocco, Pesce Antonino, Pesce Francesco cl. 79. Pesce Francesco cl. 84, Pesce Francesco cl. 87, Pesce Francesco cl. 88, Pesce Giuseppina, Pesce Marcello, Pesce Vincenzo, Petullà Alberto, Rachele Salvatore, Rao Franco, Rao Rocco, Rustico Fedele Serenella, Sibio Domenico, Stanganelli Maria, Varrà Domenico, Zagami Michelangelo, così provvede:
Visto l’srt. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Bonarrigo Giuseppa in ordine al reato a lei ascritto al capo 38) perché estinto per intervenuta prescrizione;
Visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p. assolve D’Agostino Francesco dal reato a lui ascritto al capo 26) della rubrica perché il fatto non sussiste; lo dichiara responsabile del reato ascrittogli al capo 4) della rubrica, anche in relazione alla contestazione relativa al porto di arma, ridetermina la pena in anni 19 di reclusione la pena allo stesso inflitta;
Visti gli artt. 533, 597 c.p.p. dichiara Ferraro Angela responsabile del reato di cui al capo 42) ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991 ridetermina la pena alla stessa inflitta in anni 13 e mesi 7 di reclusione.
Visto l’art. 597 c.p.p. previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D. L. 152/1991 in relazione al reato di cui al capo 51 della rubrica ridetermina la pena inflitta a Ferraro Giuseppe in anni 24 e mesi 6 di reclusione;
Visti gli artt. 597, 532 c.p.p. in applicazione all’art. 63 comma 4 c.p. ridetermina la pena inflitta a Filadro Giuseppe in anni 15 di reclusione;
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Fortugno Andrea del reato a lui ascritto al capo 54 perché il fatto non sussiste previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D. L. 152/1991, dichiara non diversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui al capo 10, limitatamente alla condotta di detenzione dell’arma, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Ridetermina la pena a lui inflitta per il residuo reato di porto d’arma di cui al capo 10 in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 8.000, di multa; revoca la pena accessoria della pena dell’interdizione legale e riduce ad anni 5 la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici;Ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visto l’art. 597 c.p.p., ridetermina la pena inflitta a Fortugno Domenico in ordine al reato a lui ascritto al capo 1 in anni 13 e mesi 2 di reclusione;
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Gaglioti Giuseppe dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Luciano Carmelo in ordine al reato a lui ascritto al capo 31 perché il fatto non sussiste; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visto l’art. 597 c.p.p. ridetermina la pena inflitta a Matalone Roberto per il reato a lui ascritto al capo 1 della rubrica in anni 12 e mesi 10 di reclusione;
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Odierna Yuri del reato a lui ascritto al capo 1 perché il fatto non sussiste; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visti gli gli artt. 530 comma 2 c.p.p., 597 c.p.p., assolve Palaia Mario dal reato a lui ascritto al capo 54 della rubrica perché il fatto non sussiste; ridetermina in anni 3 e mesi 4 di reclusione e 5.000 € di multa la pena allo stesso inflitta per il reato al capo 37; revoca la pena accessoria dell’interdizione legale e riduce ad anni 5 la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visti gli art. 530 comma 2 c.p.p., 597 c.p.p. assolve Palaia Rocco dai reati a lui ascritti ai capi 52 e 54 della rubrica perché il fatto non sussiste, nonché dal reato a lui ascritto al capo 7 per non aver commesso il fatto; ridetermina la pena allo stesso inflitta in anni 19 e mesi 6 di reclusione;
Visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p., 531, 530, 597, assolve Pesce Francesco cl. 84 dal reato a lui ascritto al capo 26 della rubrica, nonché dal reato di cui al capo 54, limitatamente ai fatti del 22.10.2006, perché il fatto nono sussiste, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso per il reato di cui al capo 54 relativamente alla cessione in favore di Scrugli, nonché previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 per il reato di cui al capo 21 e, relativamente alla sola condotta di detenzione dell’arma per il reato di cui al capo 10, perché estinti per intervenuta prescrizione, dichiara l’imputato responsabile del reato di porto d’armi di cui ai capi 3 e 4; ridetermina complessivamente la pena in anni 4 di reclusione e € 4.000 di multa per i capi 48, e 48 ed in anni 21 e mesi 6 di reclusione per i restanti reati;
Visto l’art. 533 c.p.p. dichiara Pesce Francesco cl. 87 responsabile del reato al lui ascritto al capo 5 e ridetermina in complessivi anni 13 e mesi 6 di reclusione la pena allo stesso inflitta;
Visto l’art. 597 c.p.p. ridetermina in anni 14 di reclusione la pena inflitta a Pesce Giuseppe;
Visto l’art. 531 c.p.p. previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, dichiara non doversi procedere nei confronti di Pesce Giuseppina in ordine al reato alla stessa ascritto al capo 21 perché estinto per intervenuta prescrizione;
Visti gli artt. 533 e 597 c.p.p. dichiara Pesce Marcello responsabile del reato di cui al capo 29, anche relativamente alle intestazioni fittizie riguardanti Raso Giuseppe e Staltari Angela, e ridetermina la pena allo stesso complessivamente inflitta in anni 16 e mesi 2 di reclusione;
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Pesce Maria Grazia dal reato alla stessa ascritto al capo 1, perché il fatto non sussiste; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputata se non detenuta per altra causa;
Visto l’art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Pesce Marina in ordine al reato alla stessa ascritto al capo 21 della rubrica perché estinto per intervenuta prescitto;
Visti gli artt. 530 comma 2, 531, 533 c.p.p. assolve Pesce Salvatore dal reato a lui ascritto al capo 52 perché il fatto non sussiste; non dichiara non doversi procedere per il reato di cui al capo 21 della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione; dichiara responsabile l’imputato per il reato ascrittogli al capo 54, limitatamente ai fatti del 24.06.2006; riqualificato al reato ascritto al capo 1 nella fattispecie di cui all’art. 416 bis, commi 1,3,4,5,6 c.p. ed esclusa la circostanza aggravante di cui all.art. 7 D.L. 152/1991 in ordine al reato di cui al capo 35, ridetermina la pena inflittagli in anni 20 e mesi 11 di reclusione;
Visti gli artt. 530,597 c.p.p. assolve Pesce Vincenzo dal reato di cui al capo 3 della rubrica per non aver commesso il fatto; dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero per le successive condotte di detenzione e porto di arma a lui ascrivibili, non oggetto di contestazione; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per quanto di competenza in ordine al reato di cui al capo 54, per carenza di statuizione sul punto; dichiara l’imputato responsabile del reato ascrittogli al capo 4 anche con riferimento al porto dell’arma; ridetermina la pena allo stesso inflitta in anni 15 e mesi 2 di reclusione;
Visto l’art. 597 c.p.p. ridetermina in anni 12 di reclusione la pena inflitta a Petullà Alberto in ordine al reato di cui al capo 1 e disone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per quanto di competenza in ordine al reato di cui al capo 53, per carenza di statuizione sul punto;
Visto l’art. 530, comma 2 c.p.p assolve Rao Franco dai reati a lui ascritti ai capi 1 e 32 della rubrica perché il fatto non sussiste; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visto l’art. 597 c.p.p. ridetermina in applicazione dell’art. 63 comma 4 c.p. in anni 14 di reclusione la pena inflitta a Rao Rocco;
Visto l’art. 533 c.p.p. dichiara Raso Giuseppe responsabile del reato a lui ascritto al capo 29 della rubrica, ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Sibio Domenico dal reato a lui ascritto al capo 1 della rubrica perché il fatto non sussiste; ordina l’immediata scarcerazione dell’imputato se non detenuto per altra causa;
Visto l’art. 533 c.p.p. dichiara Staltari Angela responsabile del reato a lei ascritto al capo 29 della rubrica, ed esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/1991 la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione;
Visto l’art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Tirintino Antonio in ordine al reato a lui ascritto al capo 24 della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione;
Visto l’art. 597 c.p.p. ridetermina in anni 12 e mesi 6 di reclusione la pena inflitta a Varrà Domenico;
Visti gli artt. 533 c.p.p. e 240 c.p. dispone la confisca dei veicoli oggetto delle intestazioni fittizie di cui al capo 29, relative alle condotte di Staltari Angela e Raso Giuseppe;
Conferma nel resto l’appellata sentenza;
Condanna Ferraro Angela, Leotta Domenico, Lucia Claudio, Mazzeo Giuseppe, Michelizzi Salvatore, Pesce Antonio, Pesce Francesco cl. 79, Pesce Francesco cl. 87, Pesce Francesco cl. 88, Pesce Marina, Pesce Rocco cl. 84, Rachele Salvatore, Rustico Fedele Serenella e Zagami Michelangelo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché Rosa Giuseppe e Staltari Angela al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del presente grado:
Condanna tutti gli imputati appellanti ritenuti responsabili del reato associativo di cui al capo 1 nonché dei reati aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991 alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, determinate in € 4.000 per la provincia di Reggio Calabria ed in € 3.500 ciascuno per la regione Calabria, il comune di Rosarno ed il Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 544 c.p.p. indica il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione; dispone la sospensione dei termini previsti dell’art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine indicato per il deposito della motivazione.