Il Presidente della regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato un’Ordinanza per la fase 2 di ripartenza.
Misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della Fiducia.
“Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto oggi che la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo.”
A partire da domani 30 aprile:
1. Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
3. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
4. È confermato il disposto dell’Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall’art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
6. È consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto;
7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio”
di cui all’allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
8. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell’Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell’allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
9. È consentita l’attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all’aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l’uso delle mascherine e guanti;
10. È consentita l’attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.