Cosca Bellocco: esclusa l’aggravante del reimpiego di capitali illeciti nei confronti di Bellocco Rocco

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In data odierna, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, seconda sezione penale, ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416bis, c.p., e, per l’effetto, ha rideterminato nei confronti di Bellocco Rocco, difeso dagli avvocati Letterio Rositano e Guido Contestabile del foro di Palmi, la pena in anni 9 di reclusione in luogo di quella di anni 12 precedentemente inflittagli. I due penalisti hanno sostenuto, con successo, che l’aggravante in questione, secondo un orientamento costante della Suprema Corte, non può essere ravvisata sulla scorta dell’impossidenza degli imputati e sulla loro incapacità a dimostrare la liceità dei capitali impiegati per la creazione di attività economiche, essendo questi elementi tipici delle misure cautelari reali. Inoltre, i due difensori hanno rilevato, trovando positivo riscontro, come le attività economiche non rilevano qualora, come per il caso di specie, le stesse siano il frutto di iniziative imprenditoriali dei singoli partecipi, richiedendosi, per contro, ai fini della sussistenza dell’aggravante de qua, la riconducibilità delle stesse all’intero gruppo criminoso.

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