Da oggi e fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto previste dal decreto sostegni.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha predisposto da alcuni giorni il provvedimento attuativo. I moduli e le istruzioni – insieme ad una guida – sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La procedura è semplice: le domande potranno essere presentate fino al 28 maggio.
Le richiesta andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei disponibile in un’apposita area del sito delle Entrate.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. L’agenzia ha anche realizzato una nuova guida che spiega con parole semplici ed esempi concreti tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati alle modalità di calcolo del contributo, incluse le indicazioni per richiederlo.
LA DOMANDA – Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
A CHI SPETTA: Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo o abbiano attivato la partita Iva successivamente.
I REQUISITI: Due i ‘paletti’ previsti per ottenere il contributo. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1ø gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
IL ‘SOSTEGNO’ PER FASCE: L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo: 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; 0% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.