Il Giudice dell’ udienza preliminare presso il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento delle argomentazioni dell’ avv. Francesco Capria, ha dichiarato, all’ odierna udienza, non luogo a procedere, nei confronti di Mancuso Emanuele da Nicotera, perché il fatto non sussiste.
Il Mancuso era accusato di aver ripetutamente trasgredito (in nove occasioni) gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto con l’aggravante della recidiva reiterata infra-quinquennale
L’ avv. Francesco Capria ha dimostrato che il suo assistito, nel momento in cui venivano mossigli gli addebiti, non fosse sottoposto alla misura di prevenzione, in quanto la stessa era già abbondantemente cessata.
Invero, la questione, particolarmente complessa, veniva risolta, in precedenza, dalla Corte di Appello di Catanzaro che, sul giudizio di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, stabiliva che l’originaria misura applicatagli al Mancuso (luglio 2009) era da considerarsi perenta (a dicembre 2011) e, nell’ occasione, stabiliva, anche, che la successiva proposta di proroga, avanzata quando l’originaria misura era scaduta, doveva ritenersi illegittima in quanto difettava del presupposto di legge per l’adozione del provvedimento.
Il Gup, infine, prendendo atto della produzione documentale depositata dall’ avv. Francesco Capria, dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.