Operazione REALE 6, foto e nomi degli arrestati

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Alle prime ore del mattino, i Carabinieri del R.O.S. e i Finanzieri del Nucleo PT – G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, unitamente ai militari dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta di questa Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone, indagate, in concorso tra loro, del reato di scambio elettorale politico-mafioso (artt. 110 e 416 ter cod. pen.).

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze di specifici approfondimenti investigativi eseguiti nell’ambito della nota indagine “REALE”. In particolare, le investigazioni hanno permesso di accertare che l’ex politico ZAPPALÀ Santi cl. 1960 in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria del 28 e 29 marzo 2010 alle quali era candidato nella lista PdL – con l’intermediazione di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio cl. 1977 – aveva promesso e successivamente consegnato a esponenti della cosca di ‘ndrangheta dei PELLE ramo Gambazza di San Luca (RC) – PELLE Giuseppe cl. 1960, ritenuto capo dell’omonimo sodalizio, il fratello PELLE Sebastiano cl. 1971 e il nipote PELLE Antonio cl. 1986 – una considerevole somma di denaro (consistita in 10 assegni di 10mila euro cd. emessi in forma libera dal politico a favore di MESIANI MAZZACUVA e della moglie di questi) per ottenere a proprio vantaggio un pacchetto di voti che PELLE Giuseppe era in grado di procurare nell’area di influenza criminale del sodalizio mafioso. All’esito della competizione elettorale ZAPPALÀ Santi – già Sindaco del Comune di Bagnara Calabra e consigliere Provinciale di Reggio Calabria – è risultato eletto con oltre 11.000 preferenze andando così ad occupare in prima battuta un posto da Consigliere alla Regione Calabria e, successivamente, anche quello di Presidente della IV Commissione Affari dell’Unione Europea e Relazioni con l’Estero.

Con l’odierno provvedimento è stata applicata a PELLE Giuseppe, a PELLE Antonio cl. 1986 (entrambi già detenuti), a MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio e a ZAPPALÀ Santi (attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS) la custodia cautelare in carcere, mentre a PELLE Sebastiano quella degli arresti domiciliari.

 

Come noto, i soggetti destinatari della misura sono stati già tutti colpiti, sempre nell’ambito dello sviluppo dell’indagine “REALE”, da provvedimenti restrittivi emessi dall’A.G. di Reggio Calabria. In particolare:

–     PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Antonio cl. 1986 sono stati raggiunti da fermo[1] di indiziato di delitto il 21 aprile 2010 nell’ambito dell’indagine denominata “REALE 1”: i primi due per i delitti di partecipazione all’associazione mafiosa denominata cosca PELLE ramo Gambazza e trasferimento fraudolento di valori e, il terzo, per il solo trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dalle finalità mafiose;

–     MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, ZAPPALÀ Santi e PELLE Giuseppe sono stati attinti il 21 dicembre 2010 da ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’indagine denominata “REALE 3”[2] – che aveva a oggetto le condotte corruttive realizzate da candidati e partecipi dell’associazione mafiosa in occasione delle elezioni regionali calabresi del 2010 – tutt’e tre per il delitto di corruzione elettorale aggravata dalle finalità mafiose, mentre venivano anche contestati al MESIANI MAZZACUVA il delitto di associazione mafiosa e al politico ZAPPALÀ quello di concorso esterno ad associazione mafiosa, imputazione quest’ultima, in seguito annullata in sede di Riesame.

 

I filoni di indagine denominati “REALE 1” e “REALE 3” – che venivano riuniti e trattati congiuntamente sotto il profilo processuale – hanno percorso tutti i gradi giudizio nei quali è stato confermato[3] l’impianto accusatorio. In relazione a tale aspetto va tuttavia precisato che, nel giudizio di legittimità[4], la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia del 26 giugno 2014, ha parzialmente annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria in relazione alla prova dell’esistenza della cosca PELLE Gambazza e conseguentemente circa l’applicazione a talune contestazioni dell’aggravante dell’art. 7 L. 203/1991 ad alcuni imputati, tra i quali ZAPPALÀ Santi.

 

Ai fini della completa ricostruzione di tutta la vicenda relativa all’illecito accordo elettorale tra ZAPPALÀ ed esponenti della cosca PELLE occorre sottolineare che essa, come anticipato, è strettamente collegata a quanto già emerso dall’indagine “REALE 3” nella quale erano state cristallizzate le condotte corruttive realizzate in occasione delle elezioni regionali calabresi del 2010. Per tale ragione occorre riportare brevemente le emergenze di tale indagine la quale ha consentito di accertare che, campagna elettorale durante:

–     ZAPPALÀ Santi si era rivolto ai più importanti sodalizi mafiosi dei tre Mandamenti in cui è criminalmente suddivisa la Provincia di Reggio Calabria al fine di garantirsi il loro sostegno elettorale. In particolare, con tal fine, sono stati documentati contatti con le cosche COMMISSO di Siderno, BARBARO Mano armata e BARBARO Castanu entrambe di Platì (RC), PELLE Gambazza di San Luca (RC), CACCIOLA e BELLOCCO di Rosarno (RC), GRECO di Calanna (RC) e con esponenti apicali della Locale di ‘ndrangheta di Natile di Careri (RC);

–     nel corso di un incontro del 27 febbraio 2010 presso l’abitazione di PELLE Giuseppe, veniva stretto tra quest’ultimo, ZAPPALÀ Santi, e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio – che ricopriva il ruolo di interfaccia politico per conto della cosca PELLE – un preciso patto corruttivo in relazione al quale il candidato, per ottenere a proprio vantaggio un (primo) consistente pacchetto di voti nella disponibilità di PELLE Giuseppe, prometteva al boss varie utilità e, in particolare, una corsia preferenziale a favore delle imprese di riferimento della cosca nel settore dei lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 1957, altro elemento di vertice della consorteria di San Luca (RC), al tempo detenuto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia[5].

 

I rapporti tra la cosca PELLE Gambazza e il politico ZAPPALÀ Santi venivano sviluppati in una serie di intercettazioni di conversazioni tra presenti registrate, come già evidenziato, nell’abitazione di PELLE Giuseppe in Bovalino (RC) sia in data 27 febbraio 2010 e di cui si è detto sopra, nonché in data 12 marzo 2010. Elementi meritevoli di ulteriore approfondimento e sottesi alla presente indagine sono stati ricavati proprio dal contenuto dei discorsi captati in quest’ultima occasione quando è emerso che:

–     ZAPPALÀ Santi, perplesso della consistenza delle adesioni in suo favore nella zona di Bianco (RC) e in altre aree del Mandamento Jonico, dove effettivamente le locali cosche stavano canalizzando i voti a loro disposizione a favore di altri candidati, si era nuovamente rivolto, su spunto di MESIANI MAZZACUVA, a esponenti della cosca PELLE, i quali si sono subito resi disponibili a offrire al politico un ulteriore pacchetto di voti – da raccogliere sempre tra San Luca e Bovalino, aree di loro influenza criminale – per un controvalore di 100mila euro. In ragione di ciò, a seguito di un ulteriore e diverso accordo rispetto a quello siglato il 27 febbraio 2010 e di cui si è fatta menzione, ZAPPALÀ prometteva – e successivamente effettivamente consegnava – ai componenti di vertice del sodalizio mafioso sanluchese la più volte richiamata somma di 100mila euro per ottenere a proprio vantaggio l’ulteriore pacchetto di voti dei PELLE;

–     l’accordo relativo alla descritta compravendita dei voti è stato poi ratificato la sera del 12 marzo 2010, nel corso di un incontro a Reggio Calabria tra il politico, PELLE Antonio cl. 1986 e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio e altri.

 

Un nuovo e importante passaggio per la ricostruzione della vicenda afferente lo scambio elettorale politico-mafioso tra la cosca PELLE e ZAPPALÀ è costituito dal contenuto dell’interrogatorio di garanzia reso da MESIANI MAZZACUVA Giuseppe del 22 dicembre 2010 all’indomani dell’arresto in esecuzione della misura cautelare relativa all’operazione “REALE 3”, nella quale era indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e corruzione elettorale, reato quest’ultimo commesso in concorso con il politico bagnarese, con riferimento all’accordo corruttivo elettorale del 27 febbraio 2010. Nel corso della deposizione il MESIANI – manifestando l’intenzione di precisare gli estremi delle intercettazioni che lo avevano riguardato, quindi anche quelle del 12 marzo 2010 che contenevano elementi utili alla configurazione delle condotte corruttive – dichiarava, senza che alcuna contestazione gli fosse mossa sul punto dall’AG, che la cifra di 100mila euro che compariva nei dialoghi era da ricondurre a un prestito intercorso tra lui e ZAPPALÀ Santi. In realtà, le intercettazioni sopra sintetizzate hanno dato conto di un quadro molto diverso: la somma richiamata nelle registrazioni e che MESIANI solo nel corso dell’interrogatorio di garanzia quando era già in stato di custodia cautelare attribuiva a un contratto di prestito, veniva invece da egli stesso chiaramente indicata come strumentale al perseguimento di finalità politiche del candidato ZAPPALÀ, necessarie per superare la debolezza elettorale di quest’ultimo in alcune zone della Locride. Se negli intenti del MESIANI le citate dichiarazioni avrebbero dovuto avere un effetto depistatorio, nella realtà hanno costituito una importante traccia da seguire e sviluppare. Infatti, successivi accertamenti eseguiti a riscontro delle sue affermazioni hanno permesso:

–     di rintracciare e acquisire copia di una scrittura privata avente ad oggetto la concessione di un prestito di denaro – pari a € 100mila consegnati con 10 assegni circolari emessi in forma libera – recante la data del 25 marzo 2010, tra le parti ZAPPALÀ Santi e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe ed erogato per far fronte a delle difficoltà economiche nascenti da un mancato incasso sorto nell’ambito dell’attività imprenditoriale del MESIANI. Tale scrittura privata è risultata essere ideologicamente falsa in ordine alle finalità della transazione: non un prestito, ma il pagamento di un pacchetto di voti. In sostanza il politico e MESIANI MAZZACUVA avevano precostituito una lecita giustificazione al passaggio di denaro;

–     di accertare che i citati assegni circolari erano stati negoziati in data 26 marzo 2010, da ERRANTE Anna – coniuge del MESIANI MAZZACUVA Giuseppe – mediante versamento effettuato sul c/c intestato a “Il Punto edile S.r.l.” di Bova Marina (RC), di cui era amministratore proprio la donna, contabilizzandole in fittizie voci di bilancio in modo da non renderne identificabile l’illecita provenienza.

 

Inoltre, sempre ai fini di una compiuta ricostruzione della complessiva vicenda hanno assunto fondamentale importanza le intercettazioni eseguite nell’ambito dell’indagine “INGANNO”, sviluppata da questa Direzione Distrettuale Antimafia con i Carabinieri del Gruppo di Locri, all’indirizzo, tra gli altri, di GIORGI Sebastiano, all’epoca dei fatti Sindaco del Comune di San Luca, il quale, il 4 dicembre 2013, è stato tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta di questo Ufficio di Procura, poiché indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (Opz. “INGANNO”). Dalle indagini era candidamente emerso che il GIORGI – da poco condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa – era il referente politico/amministrativo dell’articolazione della ‘ndrangheta operante in San Luca e aveva costanti contatti con esponenti di spicco di importanti casati mafiosi del piccolo centro aspromontano. Egli quindi, in virtù dei rapporti intrattenuti con ambienti ‘ndraghetistici e del suo inserimento nel contesto politico locale, disponeva di un patrimonio conoscitivo tale da consentirgli di comprendere bene le dinamiche interne all’organizzazione mafiosa e di essere costantemente informato dei rapporti fra la ‘ndrangheta di San Luca e la politica. Infatti, da alcune intercettazioni è emerso che l’ex Sindaco di San Luca era al corrente che:

–     in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria 2010, ZAPPALÀ Santi aveva ottenuto un risultato definito «sorprendente» in quanto aveva pagato soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta per ottenerne il sostegno elettorale;

–     che il 26 marzo 2010 lo ZAPPALÀ aveva erogato alla ‘ndrangheta di San Luca una somma di 400mila euro in cambio di un pacchetto di voti di cui evidentemente la somma di € 100mila rappresentava la quota spettante alla cosca PELLE Gambazza. Tale assunto trova peraltro riscontro proprio nel dato di natura temporale sopra evidenziato: gli assegni mediante i quali il politico erogò la somma di 100mila euro ai PELLE Gambazza entrarono nella disponibilità di MESIANI proprio in data 26 marzo 2010.

 

Da ultimo, altra parte dell’approfondimento investigativo ha mirato alla verifica delle modalità con le quali ZAPPALÀ Santi era venuto nella disponibilità di una così ingente somma di denaro. A tal fine sono stati eseguiti articolati accertamenti patrimoniali all’indirizzo del politico, dei suoi familiari e della FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE Srl, società di capitali questa di cui era amministratore unico la moglie dello ZAPPALÀ. È emerso che la citata società – all’interno della quale il politico rivestiva un ruolo di dominus occulto – intratteneva rilevanti rapporti commerciali con numerose altre società alcune delle quali risultate essere c.dd. società cartiera, le quali avevano emesso, per un lungo periodo, proprio a favore della FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE Srl, fatture per operazioni inesistenti per un valore di vari milioni di euro. L’effetto economico finale di tali operazioni – da considerarsi un artifizio di natura contabile funzionale all’evasione delle imposte sui redditi – è stato quello di drenare denaro (anche contante), creando un “fondo nero”, dal quale attingere per poter affrontare esigenze legate alle affermazioni elettorali del politico bagnarese. Tali illecite disponibilità liquide così create, sono state allocate fuori dal bilancio della FISIOKINESI TERAPIA BAGNARESE Srl per entrare nella materiale disponibilità dello ZAPPALÀ attraverso ulteriori artifizi contabili[6] e con la complicità e la consulenza di appositi professionisti.

 

Infine, atteso che i cinque destinatari dell’odierna misura restrittiva, per i fatti vertenti la medesima complessiva vicenda in relazione ai quali erano stati attinti dai provvedimenti eseguiti nell’ambito delle richiamate indagini “REALE 1” e “REALE 3”, hanno già sofferto un periodo variabile di custodia cautelare alla cui decorrenza va ricollegata l’efficacia dell’ordinanza del GIP oggetto della presente operazione, sul loro conto residuano:

PELLE Antonio cl. 1986, 3 giorni di efficacia dell’odierno titolo cautelare;

PELLE Giuseppe

 

PELLE Sebastiano, 25 giorni di efficacia;

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, 2 mesi e 22 giorni di efficacia;

ZAPPALÀ Santi, poco più di 7 mesi di efficacia.

 

Reggio Calabria, 29 aprile 2015

 



[1]     Provvedimento di fermo di indiziato di delitto nr. 1095/2010 RGNR DDA emesso il 21.4.2010 dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria convalidato dai competenti Uffici Giudiziari con OCC nr. 1095/2010 RGNR DDA RC, nr. 2040/2010 RG GIP RC e nr. 33/10 ROCC del 29.4.2010, nr. 35/10 ROCC del 13.5.2010, nr. 35/10 ROCC del 24.4.2010 e nr. 38/10 ROCC del 20.5.2010.

[2]     Ordinanza applicativa di misura cautelare nr. 1095/2010 RGNR DDA – 2040/2010 RGGIP RC – 89/10 ROCC.

[3]     In data 15.6.2011 il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP/GUP (rito abbreviato) emetteva sentenza a carico, tra gli altri, proprio di PELLE Giuseppe Gambazza, ZAPPALÀ Santi e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe che venivano condannati rispettivamente:

–   PELLE Giuseppe Gambazza anni 20 (venti) di reclusione, tra gli altri, per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. commi I, II, III, IV, V, VI c.p., e di corruzione elettorale aggravata di cui agli artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91;

–   ZAPPALÀ Santi ad anni 4 (quattro) di reclusione per il reato di cui all’ art. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91;

–   MESIANI MAZZACUVA Giuseppe ad anno 8 (otto) e mesi 8 (otto) di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e art. 86 D.P.R. 570/60 ed art. 7 Legge 203/91;

–   PELLE Antonio cl. 86 ad anni 4 (quattro) di reclusione per i reati di cui agli art. 12 quinquies L. 356/92 ed art. 7 L. 203/1991.

In data 26.2.2013 la Corte di Appello di Reggio Calabria emetteva sentenza in relazione all’appello presentato per quella del 15.6.2011 confermando le condanne a carico di PELLE Giuseppe Gambazza, ZAPPALÀ Santi e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe per i fatti loro contestati. In particolare venivano condannati, con rideterminazione della pena:

–   PELLE Giuseppe Gambazza ad anni 11 (undici) e mesi 9 (nove) di reclusione, tra gli altri, per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. commi I, II, III, IV, V, VI c.p., e di corruzione elettorale aggravata di cui agli artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91;

–   ZAPPALÀ Santi, ad anni 2 (due) e mesi 8 (otto) di reclusione per il reato di cui all’ art. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91;

–   MESIANI MAZZACUVA Giuseppe ad anni 4 (quattro) e mesi 11 (undici) di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e art. 86 D.P.R. 570/60 e art. 7 Legge 203/91.

–   PELLE Antonio cl. 86 ad anni 2 (due) e mesi 10 (dieci) di reclusione per i reati di cui agli art. 12 quinquies L. 356/92 ed art. 7 L. 203/1991.

    Si fa riferimento alla Sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 26.6.2014 nr. 845/2014 R.GEN.

    Tali aspetti sono stati trattati nell’ambito dell’indagine “Reale 3 – Rapporti con esponenti politici locali”.

     In particolare:

–      il primo consistito in una serie di prestiti effettuati dalla società FISIOKINESI TERAPIA BAGNARESE Srl a ZAPPALÀ, mai restituiti, senza che vi fosse alcun contratto di prestito di denaro;

–      il secondo consistito in un prestito effettuato da ZAPPALÀ Santi alla società FISIOKINESI TERAPIA BAGNARESE Srl attraverso trasferimento di somme contanti nella cassa della società la quale ha subito dopo provveduto alla restituzione di quanto avuto mediante emissione di assegni bancari a favore dello ZAPPALÀ stesso peraltro per una somma maggiore di quella asseritamente prestata. Anche in tale caso non è stato reperito alcun contratto di prestito di denaro che comprovasse che le transazioni indicate a ciò si riferivano;

–      il terzo, in operazioni di triangolazione di trasferimento di denaro da parte prima della FISIOKINESITERAPIA BAGNARESE Srl a favore di società riconducibili al politico e da parte di quest’ultima a favore di ZAPPALÀ. 

 

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