Rosarno, assolto Pasqualino Malvaso

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Il Tribunale Penale di Palmi ha assolto Malvaso Pasqualino cl. 74 da Rosarno, dal delitto di falsa testimonianza di cui all’art. 372, c.p., “perchè il fatto non sussiste”. A termine del dibattimento, la pubblica accusa ha formulato la richiesta di condanna dello stesso alla pena di anni 5 di reclusione, mentre, la difesa, rappresentata dall’avvocato Letterio Rositano del foro di Palmi, ne ha chiesto l’assoluzione, rilevando come, non essendo al proprio assistito -imputato in un procedimento connesso- stati dati gli avvisi di legge circa la facoltà di astenersi dal testimoniare, dovesse applicarsi l’esimente di cui all’art. 384, c.p.- In particolare l’avvocato Rositano ha sostenuto, con successo, che, secondo quanto statuito dalle SS UU penali della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 7208 del 29.11.2007 (depositata il 14 febbraio 2008), “Il coimputato che viene sentito come testimone, invece che nelle forme dell’art. 210 cpp, non è punibile indipendentemente della ragione per la quale ha dichiarato il falso, anche cioè se ha commesso la falsa testimonianza”.

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