Rosarno, cane massacrato di botte, i cittadini chiedono aiuto

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Una situazione spiacevole e aberrante, ci è stata posta all’attenzione da parte di alcuni lettori cittadini di Rosarno. Nella zona dell’ospedale, come riferitoci da più persone, vi sarebbero tre, quattro ragazzini che si divertirebbero a torturare qualunque cane randagio gli capiti a tiro. Un ultimo episodio vede coinvolta una cagna che aveva da poco partorito, e che è stata brutalmente picchiata fino a farle perdere un occhio. La situazione è stata già segnalata alle forze dell’ordine e alla Polizia Muncipale, la quale ha garantito massima disponibilità per accertare gli accadimenti e trovare i responsabili. Ricordiamo che il maltrattamento verso gli animali è un reato punibile con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

“ll reato di “maltrattamento di animali” è disciplinato dall’art. 544-ter c.p., che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Introdotta dalla l. n. 189/2004 nell’ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ne ha inasprite le pene, la fattispecie de qua si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall’art. 727 c.p. (oggi rubricato “abbandono di animali”), uscendo però dall’ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell’ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell’animale e della necessità della sua tutela.
Il secondo comma dell’articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l’ipotesi del c.d. “reato di doping a danno di animali”, con l’intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino “a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi”.


Si ricorda inoltre che qualora fosse accertata la responsabilità di un minore ne risponderebbero i genitori.

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