Il Sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, preso atto della notizia del primo caso positivo da COVID-19 accertato sul territorio Comunale;
Al fine di tutelare e proteggere dalla diffusione del contagio tutti i cittadini senza disparità di trattamento in nome del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana, ha emanato un’ordinanza con nuove disposizioni per i cittadini a seguito dell’emergenza Coronavirus
In aggiunta alle restrizioni già previste dalle norme vigenti per i cittadini, per le attività commerciali in genere, e fatte salve le disposizioni più restrittive:
1. Non sono ammessi spostamenti in entrata ed in uscita dal Comune di Rosarno né all’interno dello stesso comune per motivi diversi da quelli indicati nel DPCM dell’8 marzo 2020 ovvero comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In tal senso non è consentito quindi raggiungere abitazioni/domicili diversi da quelli presso i quali si ha stabile residenza/domicilio. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone. Situazioni di necessità sono quelle che riguardano “l’acquisto di beni essenziali”, come ad esempio fare la spesa o recarsi in farmacia. Anche in questi casi si raccomanda di contingentare gli spostamenti (es: una volta ogni tre giorni e un solo componente del nucleo familiare per volta).
2. La chiusura di tutte le attività private di natura commerciale, all’ingrosso ed al dettaglio, industriale, edilizia e del settore terziario, artigianale, e le attività produttive in generale dalle ore 13 sino alle ore 7 del mattino del giorno successivo, consentendo la possibilità di svolgere il lavoro in una fascia oraria a partire dalle ore 7 e fino alle ore 13 dal lunedì al sabato, eccezion fatta per: supermercati e punti vendita di generi alimentari, le attività di ristorazione svolte a domicilio, i lavori e le attività agricole e zootecniche, che rimarranno aperti non oltre le ore 18 e dove si accede a turno nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro ed evitando assembramenti di persone.
3. Le Farmacie e Parafarmacie, potranno restare aperte fino alle ore 20:00, al fine di garantire un servizio essenziale al territorio.
4. Non sono tenute alla chiusura le aziende che siano organizzate esclusivamente con le modalità di lavoro agile consentite anche in deroga ai contratti nazionali di lavoro dal d.l. 18/2020;
5. La chiusura e sospensione nei giorni festivi di tutte le attività contemplate al punto 2) senza nessuna eccezione, fatta salva la sola attività della farmacia di turno;
6. La chiusura di tutti gli ambulatori medici, laboratori analisi e studi medici privati nelle ore pomeridiane, che osserveranno gli orari stabiliti al punto 2) con l’espressa prescrizione di evitare assembramenti di persone nelle sale di attesa, salvo casi di estrema urgenza che richiedono la presenza in ambulatorio del medico e dell’assistito;
7. Il divieto assoluto di passeggio e attività sportiva, anche singolarmente svolta e non rientrante tra le situazioni di necessità espressamente indicate nei D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 ed ulteriormente evidenziate nella circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/ 117(2)/Uff .II I- Prot.Civ. del 12.03.2020, su tutto il territorio comunale.
DISPONE
a. che in tutti i luoghi di lavoro AL CHIUSO, pubblici e privati, comprese fabbriche, supermercati, farmacie, uffici pubblici, ecc. venga assicurato dal proprio datore di lavoro ai lavoratori un dispositivo di protezione minimo (mascherina c.d chirurgiche secondo le previsioni del comma 2 dell’art. 16 del decreto legge 18/2020 che può essere fabbricata anche artigianalmente e guanti in lattice usa e getta;
b. che tutti i cittadini che si spostano per ragioni di necessità e debbano interagire necessariamente sui luoghi di lavoro AL CHIUSO di cui al punto a) con impiegati, lavoratori e altro personale, debbano indossare la mascherina con le caratteristiche di cui al comma 2 dell’art. 16 del dl 18/2020;
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