Violazione obblighi misura di prevenzione: assolto Pisano Vincenzo da Rosarno

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La I sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria ha, in accoglimento dei motivi d’appello presentati dall’avvocato Letterio Rositano del foro di Palmi,  assolto Pisano Vincenzo dal delitto di cui all’art. 75 del d.lgs. n 159 del 2011. Lo stesso era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palmi alla pena di anni 2 di reclusione perché, non avendo risposto ad un controllo notturno degli uomini della locale Tenenza dei CC, avrebbe violato l’obbligo, connesso alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale in esecuzione, di non allontanarsi dalla propria abitazione durante quella fascia oraria. La Corte reggina, condividendo le ragioni della difesa, ha, invece, in una delle primissime applicazioni della recentissima sentenza (n. 51407/18) delle Sezioni Unite Penali, ribaltato la decisione del primo Giudice, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste. Ed invero, secondo l’indirizzo fornito dagli Ermellini nella massima composizione nomofilattica: “Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della sottoposizione alla nuova misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159”.  

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